Nel caso dei singoli appartamenti si possono distinguere tre casi.
Appartamenti che dispongono di:
1-Impianti termici autonomi o contabilizzazione del calore: si prevede un certificato per ogni appartamento determinato con utilizzo del rapporto di forma proprio dell’appartamento.
2-Impianti centralizzati privi di regolazione o contabilizzazione del calore: L’indice è ricavabile tenendo conto dell’indice di prestazione dell’intero edificio ripartito in base alle tabelle millesimali del riscaldamento.
3-Impianto centralizzato e appartamenti che si distinguono per interventi di riqualificazione energetica o installazione di impianti di regolazione: si procede come nel caso dell’impianto autonomo considerando per i calcoli parametri di rendimento dell’impianto comune.
La certificazione energetica va richiesta a proprie spese dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario o dal detentore dell’immobile, ai soggetti certificatori abilitati. Ricordo che la figura del certificatore abilitato è descritta nel DPR 75/13. Tale decreto riporta i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione del soggetto che deve redigere la certificazione energetica.
La procedura di certificazione energetica degli edifici comprende:
1 - Diagnosi o verifica di progetto.
2 - Classificazione
3 - Rilascio dell’APE
Nota:
Fare attenzione: l’autodichiarazione del proprietario non è più valida. Il paragrafo concernente l’autodichiarazione del proprietario è abrogato dal DM 22/11/12 in vigore dal 28 dicembre 2012.